Questione emotrasfusi, la Corte Costituzionale condanna il Governo. Ora occorre intervento urgente
Con l’ art. 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il Governo aveva effettuato un notevole taglio all’indennità integrativa speciale destinata agli emotrasfusi.Con la recentissima sentenza del 9 novembre 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 11 suddetto. La norma censurata aveva consentito al Governo di risparmiare ingiustamente lerogazione di molte decine di milioni di euro a favore di cittadini gravemente danneggiati da emotrasfusioni di sangue infetto, che si contano nellordine di 20.000 persone. Con l’interrogazione urgente si chiede al Ministero della Salute, al Ministero dellEconomia e delle Finanze, al Ministero per gli Affari Regionali quali provvedimenti di natura finanziaria, ed in quali termini temporali, intendano adottare, con urgenza, al fine di restituire il maltolto ai disgraziati cittadini, anche al fine di evitare la proliferazione di azioni giudiziarie, sicuramente dannose per il bilancio dello Stato.
TESTO INTERROGAZIONE
Al Ministero della Salute
Al Ministero dellEconomia e delle Finanze
Al Ministero per gli Affari Regionali
Premesso che
L art. 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 comma 13, ha disposto che «Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso dinflazione».
Il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Con recentissima sentenza del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
La norma censurata aveva consentito al Governo di risparmiare ingiustamente lerogazione di molte decine di milioni di euro a favore di cittadini gravemente danneggiati da emotrasfusioni di sangue infetto, che si contano nellordine di 20.000 persone.
LAMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati) di Firenze, in persona del suo Presidente Nazionale, Avv. Marcello Stanca, è intervenuta nel giudizio di costituzionalità nellinteresse di numerosi associati ed ha sollecitato linterrogante ad intervenire in sede parlamentare affinchè il Governo voglia porre rimedio ad un vero e proprio furto legalizzato, contrario alla Costituzione, che si protrae ormai dal 31 maggio dello scorso anno a carico di cittadini, tutelati dallAssociazione, gravemente ammalati per HCV, HIV, spesso in fin di vita.
Gli indennizzi mensili dovuti ai sensi della legge 210/92 sui quali è stata operata lillegittima riduzione tramite la norma censurata dalla Consulta, sono erogati oggi dalle Regioni tramite le ASL, così che tutti gli Enti indicati saranno obbligati a restituire ai cittadini, con gli interessi di mora, solidalmente con il Ministero della Salute, tutto quanto illegittimamente trattenuto per 17 mesi, sullintero territorio nazionale.
L art. 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 comma 13, ha disposto che «Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso dinflazione».
Il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Con recentissima sentenza del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
La norma censurata aveva consentito al Governo di risparmiare ingiustamente lerogazione di molte decine di milioni di euro a favore di cittadini gravemente danneggiati da emotrasfusioni di sangue infetto, che si contano nellordine di 20.000 persone.
LAMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati) di Firenze, in persona del suo Presidente Nazionale, Avv. Marcello Stanca, è intervenuta nel giudizio di costituzionalità nellinteresse di numerosi associati ed ha sollecitato linterrogante ad intervenire in sede parlamentare affinchè il Governo voglia porre rimedio ad un vero e proprio furto legalizzato, contrario alla Costituzione, che si protrae ormai dal 31 maggio dello scorso anno a carico di cittadini, tutelati dallAssociazione, gravemente ammalati per HCV, HIV, spesso in fin di vita.
Gli indennizzi mensili dovuti ai sensi della legge 210/92 sui quali è stata operata lillegittima riduzione tramite la norma censurata dalla Consulta, sono erogati oggi dalle Regioni tramite le ASL, così che tutti gli Enti indicati saranno obbligati a restituire ai cittadini, con gli interessi di mora, solidalmente con il Ministero della Salute, tutto quanto illegittimamente trattenuto per 17 mesi, sullintero territorio nazionale.
Ciò premesso:
si chiede al Ministero della Salute, al Ministero dellEconomia e delle Finanze, al Ministero per gli Affari regionali quali provvedimenti di natura finanziaria, ed in quali termini temporali, intendano adottare, con urgenza, al fine di restituire il maltolto ai disgraziati cittadini, anche al fine di evitare la proliferazione di azioni giudiziarie, sicuramente dannose per il bilancio dello Stato.
si chiede al Ministero della Salute, al Ministero dellEconomia e delle Finanze, al Ministero per gli Affari regionali quali provvedimenti di natura finanziaria, ed in quali termini temporali, intendano adottare, con urgenza, al fine di restituire il maltolto ai disgraziati cittadini, anche al fine di evitare la proliferazione di azioni giudiziarie, sicuramente dannose per il bilancio dello Stato.