Dora in poi i lavoratori saranno maggiormente tutelati
E quanto stabilisce una proposta di legge n. 1538 che sta per essere approvata dallXI commissione lavoro della Camera. La proposta di legge firmata da un gruppo di parlamentari di centro-sinistra (tra gli altri Nicchi, Zanotti, Bellillo, Spini, DAntona e i calabresi Franco Laratta e Franco Amendola) e conta sul sostegno di molti gruppi politici e dalle forze sindacali più importanti.
Della richiesta di dimissioni in bianco sono vittime soprattutto le donne: Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza della CGIL, ogni anno circa 1.800 donne chiedono assistenza legale per estorsione di finte dimissioni volontarie. Unindagine del 2002, svolta dal Coordinamento delle donne delle ACLI, quantifica in almeno il 25 per cento le false dimissioni volontarie (dati «Dimissione per maternità. Storie e fatti», dossier ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità. E` opportuno citare la ricerca «Maternità , lavoro, discriminazioni », pubblicata in volume da Rubettino editore e svolta dallArea ricerche sui sistemi del lavoro dellISFOL su incarico dellUfficio nazionale della consigliera di parità. Nella ricerca si scrive testualmente: «diverse sono anche le forme di mobbing a seconda del genere: ad esempio lesclusione delle donne da progetti importanti; la richiesta, più o meno velata, dei datori di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità o comportamenti a vario titolo scorretti di questi ultimi, che arrivano a fare firmare dimissioni in bianco.
Il fenomeno delle dimissioni firmate in bianco è del tutto sommerso, colpisce come dicevamo prima soprattutto le donne, si verifica in particolar modo nel Sud.
Secondo il parlamentare on. Franco Laratta:
Si è pensato pertanto di vincolare la validità della dichiarazione di dimissioni volontarie allutilizzo di appositi moduli usufruibili solo attraverso gli uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, assicurando che gli stessi siano contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la loro non contraffazione, e al tempo stesso lutilizzabilità solo in prossimità della effettiva manifestazione della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro in essere. Se venisse accolta una siffatta soluzione, verrebbe meno la possibilità di estorcere al momento dellassunzione la contestuale sottoscrizione di una possibile, postuma lettera di dimissioni volontarie.
Al fine di tutelare realmente la lavoratrice e il lavoratore, evitando loro defatiganti procedure burocratiche, si e` ritenuto necessario prevedere la possibilità di reperire tali moduli anche per via telematica tramite il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come si è ipotizzato il coinvolgimento dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo procedure disciplinate in apposite convenzioni definite dallo stesso Ministero. Questo provvedimento, pur se generale e rivolto allintero mondo del lavoro, ha quindi particolari valenze anti-discriminatorie a favore di un diritto sacrosanto quale la maternità o la conservazione del posto a fronte di malattie e infortuni. Un valore che trova ampio riconoscimento giuridico tanto nellordinamento europeo, quanto in quello italiano, come sancito dallarticolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea e dagli articoli 35 e 37 della Costituzione.
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare lintenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore dopera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.
2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui allarticolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui allarticolo 2594 del codice civile per cui lassociato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati allidentificazione del prestatore dopera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.