La Camera ha approvato la ‘Legge Laratta” sugli invalidi
Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dellaccompagnatore militare (A.C. 1558 e abb.)
Nota del relatore, on. Laratta
La progressiva abolizione del servizio militare obbligatorio ha determinato una sempre maggiore difficoltà ad assicurare ai grandi invalidi il servizio di accompagnamento svolto da militari di leva secondo quanto previsto dallarticolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Tale problematica ha condotto allapprovazione della legge n. 288 del 2002 che, oltre a modificare il secondo comma dellarticolo 21 del D.P.R. 915/1978, in modo da prevedere che il servizio di accompagnamento possa essere effettuato anche da un accompagnatore del servizio civile, ha introdotto listituto dellassegno sostitutivo dellaccompagnatore militare o civile, ponendo però una serie di limiti alla fruibilità dellassegno sostitutivo tramite appositi criteri selettivi e di priorità.
La problematica in questione e in particolare la necessità di assicurare un assegno sostitutivo dellaccompagnatore ha assunto un rilievo ancora maggiore con lapprovazione della legge 23 agosto 2004, n. n. 226, che ha disposto la sospensione anticipata delle chiamate per il servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, con il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168) che, allarticolo
In considerazione di ciò, le proposte di legge abbinate A.C. 1558 Fabbri ed altri, A.C. 1766 Campa e A.C. 1770 Delbono estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per lassegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dellaccompagnatore, ed eliminano la condizione secondo cui la percezione dellassegno è subordinata allimpossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, allassegnazione dellaccompagnatore.
Lo scopo delle proposte di legge è quindi quello di evitare che, alla data del 1º gennaio 2008, la disciplina temporanea di cui alla legge n. 44 del 2006 – che ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni di cui al secondo comma dellarticolo 21 del D.P.R. 915/1978, con riferimento agli anni 2006 e 2007, lassegno sostitutivo dellaccompagnatore, prevedendo al contempo un adeguamento dellimporto dello stesso assegno per i medesimi anni – tornino applicabili i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui allarticolo 1 della legge n. 288 del 2002. Tale articolo ha introdotto listituto dellassegno sostitutivo dellaccompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ha posto una serie di limiti alla fruibilità dellassegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruissero del sostegno dellaccompagnatore al momento dellentrata in vigore della legge.
Le proposte di legge introducono quindi «a regime» quanto previsto per i soli anni 2006 e 2007 dalla legge n. 44 del 2006.
Esse sono inoltre dirette ad adeguare limporto dellassegno sostitutivo, in modo da renderlo più consono con riferimento allesigenza di poter retribuire un accompagnatore per un congruo orario di servizio.
Nel corso dellesame in sede referente di tali proposte di legge, è stato elaborato, anche a seguito del recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, un testo unificato che propongo di adottare come testo base.
Più in dettaglio, larticolo 1 del testo unificato, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da alcune tipologie di invalidità – quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al D.P.R. 915/1978 – la possibilità di ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla richiamata L. 64 del 2001 o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dellaccompagnatore. Ciò viene previsto in sostituzione dellaccompagnatore militare – previsto ancora dal vigente testo del secondo comma dellarticolo 21 del D.P.R. 915/1978 – che, come detto, a seguito dellabolizione del servizio militare di leva, non è più possibile assegnare per il servizio di accompagnamento.
Analogo beneficio, inoltre, spetta ai grandi invalidi per servizio di cui allarticolo 3, secondo comma, della L. 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia doro al valor militare.
Il comma 2 dispone che, in via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008, lassegno sostitutivo spetti nella misura di 950 euro mensili, esenti da imposte, per 12 mensilità, per gli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50%, pari cioè a 475 euro mensili.
Il comma 3 prevede tuttavia che, per lanno 2008, la misura dellassegno di cui al comma 2 spetti per 13 mensilità in favore degli invalidi di cui ai commi precedenti.
Si ricorda che invece larticolo 1 della L. 288 del 2002 prevede, nellambito delle risorse disponibili e degli appositi criteri selettivi e di priorità, che agli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978 spetta un assegno pari a 878 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità, mentre agli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E tale assegno spetta nella misura ridotta al 50%. Successivamente la L. 44 del
Il comma 4 dispone che alla liquidazione dell’assegno sostitutivo dellaccompagnatore, da erogare a richiesta degli interessati, debbano provvedere con cadenza mensile le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Larticolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo, al comma 1, che agli oneri derivanti dallattuazione del provvedimento in esame, valutati in 1.200.000 euro per il 2007 e in 24.700.000 euro per il 2008, si provvede, quanto a 1.200.000 euro per il 2007 e a 7.746.853 per il
Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro delleconomia il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento in esame, anche ai fini delladozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della L. 468/1978. Si dispone inoltre che gli eventuali decreti che utilizzano le dotazioni del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine in relazione agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, emessi prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti correttivi di cui sopra, devono essere trasmessi con tempestività alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Infine larticolo 3 dispone espressamente labrogazione della citata legge n. 44 del 2006.
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Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dellaccompagnatore militare
Testo unificato C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono
Proposta di testo base
(Relatore, on Laratta)
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dellaccompagnatore militare)
- In sostituzione dellaccompagnatore militare previsto dallarticolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni,o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dellarticolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico, insigniti di medaglia doro al valor militare.
- In via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008, la misura dellassegno di cui comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dellarticolo 3 della legge 2 maggio 1984 n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia doro al valore militare. La misura dellassegno è fissata in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
- Per lanno 2008, la misura dellassegno di cui al comma 2 viene riconosciuta per tredici mensilità in favore degli invalidi di cui ai commi precedenti.
- Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, valutati in 1.200.000 euro per lanno 2007 e in 24.700.000 euro per lanno 2008, si provvede:
a) quanto a euro 1.200.000 per lanno 2007 e quanto a euro 7.746.853 per lanno 2008, a valere sulle risorse del fondo di cui allarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dallarticolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) quanto a euro 16.953.147 per lanno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per lanno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2 Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Abrogazioni)
1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.