Proposta di Legge sulla Montagna
Misure a favore dei territori di montagna
Articolo 1.
(Finalità della legge)
1. Finalità della presente legge sono, ai sensi dell’articolo 44 della Costituzione, la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali ed ambientali delle zone montane. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.
2. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e tra territori montani, nonché a garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi essenziali di coloro che risiedono in montagna.
3. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all’articolo 87.3 lettere a), c) e d) e, per la politica agricola, larticolo 36 del trattato che istituisce l’Unione europea. Nelle diverse sedi comunitarie l’Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell’Unione.
4. Fatte salve le competenze regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli effetti della presente legge si intendono per ‘Comuni montani’ i Comuni definiti tali ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
5. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie leggi tra i precedenti i comuni da classificare ad alta specificità montana, sulla base dell’estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; della popolazione e dell’indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI
Articolo 3
(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani)
1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli Uffici, al fine di consentirne l’agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto l’organizzazione degli uffici.
2. Il Ministro delle comunicazioni quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché del CIPE, un apposito Atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2006-2008, con Poste italiane spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili.
3. Nei Comuni montani, d’intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l’istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene al funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. A tal fine si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM), di cui all’articolo 3.
Articolo 4
(Potenziamento del sistema informativo della montagna)
1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), costituito nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 e realizzato ai sensi dell’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico.
2. L’AGEA, nella sua qualità di soggetto gestore del SIAN ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, d’intesa con il Corpo Forestale dello Stato in relazione alle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l’emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell’interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l’invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la massima diffusione e integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del sistema informatico della montagna.
Articolo 5
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)
1. Nell’ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell’ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM e delle reti Internet a banda larga.
2. L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e fissa e di reti Internet, che servono i territori montani, sono a totale carico degli enti gestori. Incentivi di natura fiscale possono essere previsti a favore di questi soggetti al fine di favorire il loro interesse allinstallazione dei servizi summenzionati nei comuni ad alta specificità montana.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003.
4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori, fatta salva la possibilità di prevedere incentivi così come al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 6
(Sanità di montagna)
1. Nell’ambito del potenziamento delle iniziative di e-government, ed a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l’uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di cui all’articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Nel progetto sono determinati: l’uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l’individuazione e certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici.
3. Nell’ambito dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali, con l’intesa adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l’alto della quota capitaria spettante alle Aziende operanti nei territori montani.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, in collaborazione con l’Istituto nazionale per le montagne (INM), di cui all’articolo 14, possono stabilire annualmente borse di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna.
Articolo 7
(Sistema scolastico in montagna)
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola materna e dell’obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l’autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.
2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell’ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con l’Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCEM) e in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.
3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane.
4. Per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali (ski college) di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato un contributo di 2.000.000 in ragione d’anno, di cui almeno il 50 per cento da destinarsi agli istituti non statali. Il Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani) e Coni-Federazione Italiana Sport Invernali, determina triennalmente il riparto dei contributi.
Articolo 8
(Interventi in favore dell’associazionismo sociale)
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1, lettera d) dell’articolo 12, dopo le parole: ‘emergenze sociali’ sono inserite le seguenti: ‘e ad interventi nei Comuni montani’.
Capo II
BENEFICI IN CAMPO ENERGETICO, DI GESTIONE DELLE ACQUE, DI ESTRAZIONE DEI PRODOTTI DEL SOTTOSUOLO
Articolo 9
(Utilizzo dei prodotti energetici e dell’acqua in montagna)
1. L’articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Autoproduzione e benefici in campo energetico) 1. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, è concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive. Lo stesso CIP ne determina la misura percentuale, distinguendo se necessario tra comuni montani e comuni ad alta specificità montana.
2. L’energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a novanta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.
3.A integrazione del piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti Comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
4. Nelle more della realizzazione di adeguate reti acquedottistiche, la deroga di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.».
Articolo 10
(Agevolazioni per l’estrazione dei prodotti del sottosuolo)
1. L’utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori in comuni ad alta specificità montana originato da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori da scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.
Capo III
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Articolo 11
(Sviluppo del turismo montano)
1. In attuazione dei principi di cui alle lettere c), e) ed h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni possono promuovere, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale.
2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all’articolo 12, comma 3 della legge n. 135 del 2001.
3. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ‘Hanno inoltre priorità nell’assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito delle zone montane.’.
4. Per gli anni 2007-2009 le proposte formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, concernente la concessione e l’erogazione delle agevolazioni dalle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell’assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
5. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è autorizzato un contributo straordinario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di complessivi 4.000.000.
6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L’apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
7. I rifugi alpini sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili quando rientrano nelle categorie C, D ed E come risultanti dalla classificazione degli stessi definita dal decreto del Ministero dell’Interno del 24 aprile 1994 all’articolo 23.
8. I rifugi alpini di proprietà del Demanio, del Ministero dell’economia e delle finanze o del Ministero della difesa non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e/o cartolarizzazione di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni e integrazioni. Tali rifugi potranno, invece, essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, o enti non aventi scopo di lucro.
9. In favore dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la somma di 700.000 per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quale parte integrante dell’offerta turistica italiana.
Articolo 12
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)
1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l’aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istituto nazionale di statistica.
2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui alla Direttiva CE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l’allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.
6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a 200.000 per anno.
7. All’articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole: ‘operanti nei comuni montani’ sono inserite le seguenti: ‘nonché, nelle Regioni a Statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,’.
8. All’articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola ‘commerciale’ è inserita la seguente: ‘agricolo’.
9. Al fine di favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
10. La priorità di cui al comma 9 è applicabile alle cooperative agricole previste dall’articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresi tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti sia composta per almeno il cinquanta per cento da donne.
11. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell’obbligo, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.
Articolo 13
(Conservazione del patrimonio forestale)
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle province dei territori montani, alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione, in coerenza con le linee guida previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 8, nonché finanziarie, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
Articolo 14
(Agricoltura di montagna e biodiversità)
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuove un censimento delle specie vegetali e animali di montagna, al fine di preservare in tal modo la biodiversità di queste aree.
2.Nel rispetto della convenzione sulla biodiversità approvata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge n.124 del 14 febbraio 1994 e seguendo le indicazioni della Convenzione sulla protezione delle Alpi, decisione del Consiglio Europeo del 26 febbraio 1996, in particolare del protocollo agricoltura di montagna, programmi specifici garantiscono la conservazione e la valorizzazione del germoplasma autoctono della montagna.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di rispettiva competenza favoriscono tutte le misure utili a promuovere limpiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.
Articolo 15
(Salvaguardia dei pascoli montani)
1.Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell’ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le Regioni, predispone un piano nazionale per l’individuazione, il recupero, l’utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di rispettiva competenza favoriscono tutte le misure utili a consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna, mantenendovi le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato tra consistenza delle superfici foraggere e degli allevamenti, nonché a mantenere negli allevamenti la diversità di razze peculiari alle diverse zone montane.
Articolo 16
(Fascia di rispetto per corsi d’acqua montani)
1. Per i corsi d’acqua esistenti nei territori di montagna la regione, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato e del corso d’acqua, con particolare riferimento al dislivello esistente tra il corso d’acqua e il terreno circostante, può stabilire una fascia di rispetto di estensione inferiore da quella prevista dall’articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 17
(Usi civici in montagna)
1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni, risultanti, successivamente al perfezionamento dell’atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.
Articolo 18
(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani)
L’articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)
1. Per i comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, la determinazione del reddito d’impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all’imposta sul valore aggiunto nell’anno precedente inferiore a 75.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell’amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. La durata del concordato sarà almeno triennale, e la reddito presunto non supererà quella dellanno in cui il concordato è stato realizzato. Gli uffici dellamministrazione finanziaria sono tenuti ad accettare la proposta di concordato ove questa si faccia sulla base dellultima dichiarazione presentata. Il soggetto richiedente il concordato potrà da esso recedere in ogni momento e decidere di ritornare alla contabilità ordinaria. Al termine del triennio, salvo comune accordo tra le parti, un anno di contabilità ordinaria sarà necessario al fine di determinare la base per un eventuale nuovo concordato.
2. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni montani.
3. Per le imprese di cui al comma 1 gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
E AGEVOLAZIONI PER IMPIANTI DI RISALITA
Articolo 19
(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)
1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale, regionale o comunale, di importo fino a 750.000, gli enti appaltanti possono ricorrere, alla licitazione privata con procedura semplificata.
2. Per l’affidamento degli stessi lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni previo esperimento di gara informale, con l’invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell’importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
4. Le attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane devono tenere strettamente conto dell’impatto urbanistico e paesaggistico. Per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e g-bis) del comma 1 dell’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’esperienza già maturata in materia di opere pubbliche montane e nel rispetto delle normative regionali in materia costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione del progetto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi secondo le procedure ed i criteri indicati nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 integra l’attuale sistema di categorie con la categoria specializzata in opere su terreni montani, tenendo conto delle specifiche competenze progettuali e delle capacità tecnico-operativa.
Articolo 20
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)
1. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreni demaniali.
Capo V
ORGANI DI STUDIO
Articolo 21
(Ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo della montagna)
1. L’Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato ‘Istituto’, costituito ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalle legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l’individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano di sui all’articolo 21.
2. L’Istituto, in particolare:
a) assicura il monitoraggio scientifico delle attività istituzionali all’estero riguardanti il settore montano;
b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all’uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
d) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
3. Presso l’Istituto è costituita la banca-dati della montagna, anche utilizzando i servizi telematici del SIM di cui all’articolo 3.
4. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.
5. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni o di organismi pubblici o privati. A tal fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 annui a decorrere dal 2007.
6. All’espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.
7. Nell’ambito dell’Osservatorio per la montagna, di cui al D.P.C.M. 19 dicembre 2000, ridefinito con D.P.C.M. 21 gennaio 2002, è istituita, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l’implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
8. Per la partecipazione a reti globali di monitoraggio ambientale di rilevante interesse, promossi da agenzie internazionali e per il supporto a programmi di sviluppo sostenibile nelle regioni montane nell’ambito del Partenariato delle Nazioni Unite e del programma SHARE-Asia è assicurato al CNR un contributo straordinario di 800.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 22
(Interventi di protezione civile)
1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane, la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l’organizzazione di soccorsi in caso di calamità e la costituzione di reti radio d’emergenza sono da considerare esigenze prioritarie.
Articolo 23
(Promozione del reclutamento nelle Truppe Alpine)
1. L’Associazione Nazionale Alpini (ANA) promuove, d’intesa con il Ministero della Difesa, che ne supporta conseguentemente l’attività, il reclutamento volontario nei reparti delle Truppe Alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei Comuni montani.
Articolo 24
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l’attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente: «3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.».
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente: «3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso».
3. All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.
1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4. All’articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la parola: ‘propone’ è inserita la seguente: ‘, altresì,’
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
‘5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblicano stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l’evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.
5-ter. Il CNSAS propone all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR (Search and rescue) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.
5-quater. Per l’attuazione dei principi di cui ai commi 5 e 5-bis senza oneri per lo Stato è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS’.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
(Codice della legislazione in materia di montagna)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l’attuazione delle medesime disposizioni;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
2. Decorso il termine di cui all’articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.
Articolo 26
(Conferenza nazionale per la montagna)
1. È istituita senza oneri per la finanza pubblica la Conferenza nazionale per la montagna composta da rappresentanti dell’UNCEM, delle regioni, del Ministero per gli affari regionali, del Ministero per le politiche agricole e forestali e del Ministero dell’economia e delle finanze
2. La Conferenza nazionale per la montagna può articolarsi al proprio interno in sezioni sui diversi temi, compresa la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
3. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui al successivo articolo 20.
Articolo 27
(Piano triennale nazionale delle aree montane)
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano nazionale triennale delle aree montane, di seguito denominato: ‘Piano’.
2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l’elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani.
3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).
Articolo 28
(Relazione annuale dello Stato)
1. Il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l’Osservatorio della montagna e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione della presente legge, nonché della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull’attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.
Capo VIII
FONDO PER LA MONTAGNA E COPERTURA FINANZIARIA
Articolo 29
(Fondo nazionale per la montagna)
1. L’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna) 1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alla suddetta unità previsionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell’estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell’indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell’entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.
5. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all’impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all’articolo 1.».
Articolo 30
(Abrogazioni)
1. È abrogato l’articolo 17, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Articolo 31
(Copertura finanziaria)
1. A copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate di diretta competenza statale derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:
a) quanto ad 1.890.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto ad 18.050.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.