Lavoro nero, una decisione che farà discutere
Da Il Giornale di martedì 13 dicembre 2005
Una recente sentenza cambia il quadro di riferimento per le sanzioni amministrative legate ad alcuni tipi di evasione contributiva. Nell’ambito delle evasioni derivanti da «lavoro nero», cioè, pur spettando all’Agenzia delle Entrate la competenza ad accertare e verbalizzare le violazioni e irrogare le rispettive sanzioni, l’iscrizione a ruolo e la riscossione delle sanzioni stesse competerebbero all’Ente previdenziale, e non all’Agenzia.
Questo viene confermato con sentenza nr. 59 del 20 maggio 2005, dalla Sezione 8ª della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che ha dato ragione al contribuente – nel caso, una società – che ha fatto ricorso contestando la competenza dell’Agenzia delle Entrate a riscuotere una sanzione amministrativa in materia, appunto, di lavoro sommerso.
La questione cui si fa riferimento concerne una controversia imperniata sull’impugnazione dell’iscrizione a ruolo di cartella contenente ingiunzione di pagamento per euro 81.492,90, relativa a sanzioni amministrative derivanti dalla verbalizzazione per l’utilizzo di lavoratori irregolari ex articolo 3, comma 3, del decreto legislativo numero 12, del 22 febbraio 2002 (contenente le disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito poi nella legge numero 73 del 2002.
Le suddette sanzioni amministrative sono state calcolate sulla base del costo del lavoro correlato ai vigenti contratti collettivi nazionali con riferimento al periodo decorrente – per anomala presunzione di legge (peraltro recentemente dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 144 del 12 aprile 2005) – dal primo gennaio alla data di contestazione della violazione, per la quale la norma prevede una sanzione amministrativa rilevante, cioè dal 200 al 400 per cento.
A seguito di notifica della cartella di pagamento, la società ricorrente ha eccepito però l’esistenza di un difetto insanabile di competenza a emettere il ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
E questo in quanto nell’attuale ordinamento tributario manca del tutto una disposizione che attribuisca questo compito all’Amministrazione finanziaria, in relazione al potere di procedere alla predetta iscrizione nella fattispecie delle irregolarità contributive, che invece è di esclusiva competenza dell’Ente previdenziale.
La citata Commissione, pur affermando che il legislatore ha assegnato all’Agenzia delle Entrate nuovi poteri anche in ambiti estranei alla materia fiscale – come per esempio la competenza ad accertare le violazioni e irrogare le relative sanzioni in materia di lavoro nero – è arrivata dunque a una conclusione importante: che cioè il legislatore ha omesso, invece, ogni riferimento alla competenza della stessa Agenzia nella successiva fase della riscossione della medesima sanzione. Ecco perché, nel caso di cui ci stiamo occupando, trattandosi di evidente vuoto di natura normativa, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, secondo i giudici della Commissione provinciale di Bari, l’Agenzia delle Entrate non aveva alcun titolo per procedere all’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa in materia di lavoro sommerso.
Detta Commissione, avendo ravvisato il difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia perché ha posto in essere una procedura affetta da «vizio proprio» dell’iscrizione a ruolo, ha dato ragione al contribuente e di conseguenza ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
Va da sé, che la logica conclusione a cui è pervenuto l’organo giudicante con la sentenza che abbiamo commentato, potrebbe dare non poco spunto a interessanti dibattiti e forse anche qualche pretesto per creare contenzioso con gli Uffici finanziari.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni e al fine di dirimere la presente questione che sicuramente avrà un grosso impatto nell’immediato futuro, si rende quantomeno necessario un tempestivo intervento da parte del legislatore che con apposita norma faccia chiarezza e colmi il vuoto legislativo sulla specifica competenza.