La relazione alla Proposta di Legge dell’ on. Del Bono che detta Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnamentore militare
Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dellaccompagnatore militare (A.C. 1558 e abb.)
La progressiva abolizione del servizio militare obbligatorio ha determinato una sempre maggiore difficoltà di assicurare ai grandi invalidi il servizio di accompagnamento svolto da militari di leva secondo quanto previsto dallarticolo 21 del D.P.R. 915/1978.
Tale problematica ha condotto allapprovazione della L. 288 del 2002 che, oltre a modificare il secondo comma dellarticolo 21 del D.P.R. 915/1978, in modo da prevedere che il servizio di accompagnamento possa essere effettuato anche da un accompagnatore del servizio civile, ha introdotto listituto dellassegno sostitutivo dellaccompagnatore militare o civile, ponendo però una serie di limiti alla fruibilità dellassegno sostitutivo tramite appositi criteri selettivi e di priorità.
La problematica in questione e in particolare la necessità di assicurare un assegno sostitutivo dellaccompagnatore ha assunto un rilievo ancora maggiore con lapprovazione della L. 23 agosto 2004, n. n. 226, che ha disposto la sospensione anticipata delle chiamate per il servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, con il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, allarticolo 12 ha previsto la possibilità, per il personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, di chiedere con apposita domanda la cessazione anticipata dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
Le proposte di legge abbinate A.C. 1558 Fabbri ed altri, A.C. 1766 Campa e A.C. 1770 Delbono, dal contenuto sostanzialmente analogo (le pdl 1558 e 1770 sono identiche), estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per lassegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dellaccompagnatore ed eliminano la condizione secondo cui la percezione dellassegno è subordinata allimpossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, allassegnazione dellaccompagnatore, introducendo quindi “a regime” quanto previsto per i soli anni 2006 e 2007 dalla L. 44 del 2006.
Lo scopo delle pdl è quindi di evitare che, scaduta il 31 dicembre 2007 la disciplina temporanea di cui alla L. 44 del 2006, tornino applicabili i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui allarticolo 1 della L. 288 del 2002 che aveva introdotto listituto dellassegno sostitutivo dellaccompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dellassegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dellaccompagnatore al momento dellentrata in vigore della legge.
Le relazioni illustrative evidenziano che la “reviviscenza” dei criteri selettivi di cui alla L. 288 del 2002 comporterebbe che oltre 1.200 soggetti che nel 2006 e 2007 hanno percepito lassegno ne verrebbero privati.
Le proposte di legge abbinate sono inoltre dirette ad adeguare limporto dellassegno sostitutivo, in modo da renderlo più consono con riferimento all esigenza di poter retribuire un accompagnatore per un congruo orario di servizio.
Più in dettaglio, larticolo 1 delle pdl abbinate, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da alcune tipologie di invalidità – quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al D.P.R. 915/1978 – la possibilità di ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla richiamata L. 64 del 2001 o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dellaccompagnatore.
Ciò viene previsto in sostituzione dellaccompagnatore militare – previsto ancora dal vigente testo del secondo comma dellarticolo 21 del D.P.R. 915/1978 – che, come detto, a seguito dellabolizione del servizio militare di leva, non è più possibile assegnare per il servizio di accompagnamento.
Analogo beneficio, inoltre, spetta ai grandi invalidi per servizio di cui allarticolo 3, secondo comma, della L. 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia doro al valor militare.
Il comma 2, prevedendo un adeguamento della misura dellassegno sostitutivo, dispone che per gli anni 2006 e 2007 (la pdl A.C. 1766 fa riferimento invece agli anni 2007 e 2008) lassegno sostitutivo spetta nella misura di 950 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità, per gli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.
P.R. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50%, pari cioè a 475 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità.
Si ricorda che invece larticolo 1 della L. 288 del 2002 prevede, nellambito delle risorse disponibili e degli appositi criteri selettivi e di priorità, che agli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978 spetta un assegno pari a 878 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità, mentre agli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E tale assegno spetta nella misura ridotta al 50%.
Successivamente la L. 44 del 2006 ha adeguato, per i soli anni 2006 e 2007, la misura dellassegno sostitutivo prevedendo un assegno di 900 euro esente da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978 e nel 50% di tale importo per gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
Il comma 3 dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2008 (per la pdl A.C. 1766, a decorrere dal 1° gennaio 2009) la misura dellassegno è incrementata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità a favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50%, pari cioè a 600 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità.
Il comma 4 prevede con una disposizione analoga a quella contenuta nellarticolo 1, comma 3 della L. 288/2002 – che limporto dellassegno sostitutivo previsto ai sensi dei commi precedenti, possa essere ulteriormente aumentato con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, nellambito delle risorse stanziate nel fondo di cui allarticolo 2 della L. 288/2002, come rifinanziato dallarticolo 1, comma 535 della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Il comma 5, riprendendo analoghe disposizioni contenute nellarticolo 1 della L. 288/2002 e nellarticolo 1 della L. 44/2006, dispone che alla liquidazione dell’assegno sostitutivo dellaccompagnatore debbano provvedere con cadenza mensile le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Larticolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, allassegno sostitutivo si applica ladeguamento automatico di cui allarticolo 1 della L. 6 ottobre 1986, n. 656.
Ladeguamento di cui allarticolo in esame è quindi volto ad introdurre un meccanismo di adeguamento automatico dellimporto dellassegno sostitutivo per limitarne lerosione dovuta allincremento del costo della vita, in modo da rendere non più necessaria lemanazione di ulteriori provvedimenti legislativi ai fini di aumentare periodicamente il medesimo importo.
Larticolo 3 delle identiche pdl A.C. 1770 e A.C. 1538 e larticolo 3 della pdl A.C. 1766 recano la clausola di copertura finanziaria.
Larticolo 4 (presente solamente nelle identiche pdl A.C. 1770 e A.C. 1538) dispone espressamente labrogazione della L. 44 del 2006 che ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni di cui al secondo comma dellarticolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con riferimento però solamente agli anni 2006 e 2007, lassegno sostitutivo dellaccompagnatore, prevedendo al contempo un adeguamento dellimporto dello stesso assegno per i medesimi anni.