Al Governo: la condizione dei dipendenti delle Comunità Montane della Calabria è ormai insopportabile!
gli onn Franco Laratta, Cesare Marini e Nicodemo Oliverio al Governo: “La condizione dei dipendenti delle Comunità Montane della Calabria è ormai insopportabile. Occorre trasferire subito le risorse alla Regione per pagare gli stipendi arretrati da ormai un anno”
on Laratta: “L”interrogazione urgente al governo in merito alle condizioni delle Comunità montane calabresi, ormai sull’orlo del collasso, con i dipendenti che non percepiscono lo stipendio da moltissimi mesi”!
Interrogazione a risposta scritta
da on Francesco Laratta
al sig . Ministro dellInterno
Per sapere
Premesso:
-che i dipendenti delle venti Comunità Montana della Calabria sono tutti stati assunti con la Legge n. 285 del 1977 Provvedimento per loccupazione giovanile;
-che con lart. 7 della Legge n. 138 del 1984 sono state previste le somme occorrenti per provvedere, dall1 gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati e specificatamente lettera b) prevedeva che alle Comunità Montane sarebbero state annualmente rimborsate dal Ministero dellInterno direttamente sulla base di apposite certificazioni;
–che con il Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504 è stata storicizzata la spesa;
-che per le Comunità Montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci in sostanza con: Fondo Ordinario (leggi finanziarie annuali) Fondo Consolidato (Legge 285 del 1977 Legge 730 del 86 in primis) Fondo per lo sviluppo degli investimenti (D. L. 28/11/1988, n. 511 convertito in Legge n. 29 del 1989 e s.m.i);
–che nel Fondo Consolidato dall1 gennaio 1994 confluiscono le risorse relative in primis, i contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della Legge 285 del 1977, previsti dallart. 9 del Decreto – Legge n. 415 del 1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 1990;
–che con il comma 187 dellart. 2 della Legge n. 191 del 2009 è stata stabilita la cessazione dei finanziamenti dello Stato alle Comunità Montane previsto dallart. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge concernente tali enti;
–che sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale che con la Sentenza n. 326 del 3 novembre 2010, depositata il 17 novembre 2010, ha riformato in parte il citato articolo 2, comma 187, della Legge n. 191 del 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2010), dichiarando, tra le altre, lillegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui fa riferimento alla cessazione dei finanziamenti statali di cui alle altre disposizioni di legge riguardante le Comunità Montane.
Tra le altre disposizioni di legge rientrano le norme che disciplinano lattribuzione del contributo erariale in esame; Conseguentemente, per effetto di tale sentenza le Comunità Montane sono da includere tra gli enti beneficiari del contributo erariale, come peraltro previsto dalla Legge n. 5 del 1997, e potranno presentare la certificazione con lindicazione della spesa sostenuta nellanno 2010, unitamente alla certificazione che si riferisce allanno 2009, che non è stato possibile produrre perché erano vigenti le disposizioni dellart .2, comma 187, della Legge n. 191 del 2009;
–che sicuramente il Fondo Consolidato per come evidenziato nella premessa deriva (da altre disposizioni di legge che si riferiscono alle Comunità Montane) che hanno prodotto impegni giuridici contrattuali tra soggetti istituzionali diversi, ineludibili e non modificabili; esso trovava fondamento in modo prevalente nella Legge n. 285 del 1977. Detto fondo si è consolidato alla data del 31/12/1987, ed è rimasto immutato nel tempo in base al D. L. 31/12/1988, n. 549; tale norma ha riguardato tutto il personale della Legge 285 del 1977 assunto sia nelle Comunità Montane sia nei Comuni, nei Ministeri, nelle Aziende Sanitarie etc.;
CONSIDERATO:
-che i fondi di finanziamento del personale delle Comunità Montane assunto con la Legge n. 285 del 1977 sono stati puntualmente erogati direttamente alle Comunità Montane da parte del Ministero dellInterno dal 1984 al 2009;
-che per come emerge dalla Legge n. 138 del 1984 e dalle successive Circolari 5400 del 1984 e 24 del 1988) gli oneri del trattamento economico dei giovani assunti con la Legge 285 del 1977 sono rimborsi ad personam; detti oneri in seguito sono transitati nel fondo consolidato per come previsto dallart. 39 del D. Lgs. n. 504 del 1992;
-che il fondo consolidato riguarda tutto il personale assunto con la Legge n. 285 del 1977 in tutti gli enti e non si comprende perché solo ai dipendenti delle Comunità Montane è stato soppresso e agli altri è regolarmente erogato;
-che la cessazione delle risorse finanziarie per lerogazione degli stipendi al personale delle Comunità Montane fa venire meno la tutela dei livelli occupazionali;
–che il Consiglio Regionale della Calabria ha trasmesso, al Ministero dellInterno Direzione Centrale Finanza Locale, lOrdine del giorno n. 39, prot. n. 59895 del 20/12/2011, inerente il recupero del fondo consolidato per lanno 2010/2011 che ammonta a . 16.379.384,86 previsti nel Capitolo P.G. 1318 del Ministero dellInterno e il ripristino detto fondo a partire dallanno 2012 da trasferire alla Regione Calabria al fine di erogare gli stipendi al personale delle venti Comunità Montana Legge n. 285 del 1977.
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
si chiede se il governo sia a conoscenza di quanto su esposto
si chiede di conoscere la motivazione della mancata erogazione del Fondo Consolidato al personale assunto con la Legge n. 285 del 1977 delle Comunità Montane della Regione Calabria.